La giurisdizione
In via teorica generale, la giurisdizione costituisce una funzione dello Stato che si connota per attività coessenziali all'ordinamento giuridico.
In concreto, la giurisdizione "...consiste nell'attuazione o applicazione del diritto al caso concreto ad opera di un soggetto diverso da colui che la sollecita per la realizzazione di un interesse..." (V. Caianiello, Lineamenti del processo amministrativo, Torino 1976, pag.78).
Essa si estrinseca quindi in un potere, limitato soggettivamente (in quanto la funzione è riservata alla Magistratura quale organo costituzionalmete garantito) ed oggettivamente (avendo attenuazione nelle garanzie processuali dell'individuo e nelle altre norme processuali).
La violazione delle norme in materia di giurisdizione costituisce un vizio di legittimità, censurabile sia innanzi alla Corte Suprema di Cassazione che davanti alla Corte Europea.
La suddivisione in gradi di giudizio consente la rilettura da giudici sovraordinati e di maggiore esperienza, al fine di evitare le possibilità dell'errore giudiziario.
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Nella nozione di giurisdizione è compreso il concetto del processo, inteso come il complesso delle attività giurisdizionali che tendono all'applicazione delle norme ai casi concreti. Tutti i processi (penali, amministrativi e civili) sono suddivisi per gradi.
Di regola, infatti, la giurisdizione consta di tre gradi, dei quali i primi due di merito e l'ultimo di legittimità.
Nel primo grado del processo penale, la giurisdizione è affidata a distinti giudici a secondo della competenza per materia (Corte d'Assise, Tribunale collegiale o monocratico, Giudice di Pace).
Nel secondo grado del medesimo, essa è devoluta a differenti giudici sovraordinati rispetto a quello di primo grado (e così rispettivamente Corte d'Assise d'appello, Corte d'Appello, Tribunale in funzione di Giudice d'appello).
L'ultimo grado della giurisdizione è devoluto alla Corte Suprema di Cassazione in Roma.
Il primo grado del processo amministrativo, di regola, è devoluto al Tribunale Amministrativo Regionale.
L'appello, in tale ambito, è affidato al Consiglio di Stato in Roma nelle sue Sezioni giurisdizionali.
Limitatissimi nella materia i possibili interventi giurisdizionali della Corte di Cassazione.
In alcuni casi, sono infine Giudici speciali di diritto amministrativo.
La giurisdizione civile ricalca, di regola, i tre gradi di giudizio cennati per cui i provvedimenti dei giudici di primo grado (Tribunale, Giudice di Pace) sono appellabili innanzi il Giudice competente (rispettivamente Corte d'Appello e Tribunale) e sono impugnabili, nei casi e con le forme di legge, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.