I compensi
Nello Studio il compenso è differenziato, in primo luogo, secondo le attività professionali effettuate e, in secondo luogo, viene rimesso a libera contrattazione individuale.
Quanto alle pattuizioni, esso può esser rimesso, innanzitutto, esclusivamente a quanto previsto dalle tabelle ministeriali del Ministero della Giustizia.
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Il compenso, quale seconda opzione, può essere personalizzato in ragione, tra l'altro, della difficoltà dell'incarico, della sua durata presumibile e delle trasferte richieste.
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Infine, lo Studio consente l'assunzione della difesa in favore dei non abbienti nelle materie del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto civile e della volontaria giurisdizione (artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30.05.2002 n°115).
Occorre precisare che la legge consente il patrocinio a spese dello Stato nel caso che l'assistito non superi, nella sommatoria con tutti i percipienti reddito del suo nucleo familiare, il reddito complessivo annuo di € 12.838,01 (art. 76 d.P.R. 115/2002): egli potrà esser completamente sollevato dal corrispondere compensi all'avvocato in quanto, ove il primo sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sarà l'Erario ad assumere intieramente l'onere del pagamento del compenso all'avvocato.
Peraltro, nella determinazione del reddito utile a fruire del beneficio, solo per i processi penali (art. 92 d.P.R. 115/2002), occorre aumentare la soglia anzidetta di € 1.032,91 per ogni familiare convivente a carico ed aggiungere al reddito utile anche i redditi esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Lo Studio offre consulenza gratuita circa le ulteriori specificità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i suoi presupposti e le modalità per la redazione dell'istanza di ammissione.